Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1746-undevicies del Governo, in materia di Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato inoltre che, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, viene altresì in rilievo la materia della protezione civile, attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La V Commissione,
considerato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca, limitatamente all'anno 2008, una disponibilità inferiore a quella necessaria a coprire integralmente gli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge;
rilevata la necessità di rideterminare nella misura di 60.000 euro per l'anno 2008 l'entità del contributo di cui all'articolo 2, comma 1;
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano è incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare esplicitamente la normativa vigente in materia di contributo ordinario per il Club alpino italiano.